Antonino MazzeoDottore Commercialista e Revisore Legale

Fiscalità e tributi

Acconti IRES e IRAP 2026: puoi ridurli se l’utile della SRL diminuisce?

Utile della SRL in calo? Metodo storico e previsionale, acconti IRES e IRAP 2026, scadenze ed esempio di ricalcolo con i rischi da verificare.

Dott. Antonino Mazzeo · 11 minuti di lettura

Puoi stimare un acconto minore, ma devi stimare l’imposta

Una SRL che prevede un’imposta 2026 inferiore può valutare il metodo previsionale per gli acconti, invece di utilizzare il dato storico. Non basta però osservare un utile o un fatturato in calo: bisogna determinare separatamente la probabile IRES e la probabile IRAP dell’intero periodo, considerare quanto già versato e verificare le regole applicabili alla società.

Il beneficio è evitare un’anticipazione eccedente, non ottenere uno sconto sull’imposta. Se la previsione è troppo bassa, può emergere un insufficiente versamento con sanzioni e interessi. La scelta va confrontata con un calcolo documentato e con i margini di incertezza, soprattutto quando mancano ancora operazioni importanti di fine anno.

Utile contabile e reddito imponibile: perché il calo può essere diverso

L’utile civilistico ante imposte è un punto di partenza. Per l’IRES occorre applicare le variazioni fiscali: costi non deducibili o deducibili in misura limitata, componenti con diversa competenza, agevolazioni e altre rettifiche possono allontanare l’imponibile dal risultato del conto economico. Vanno poi verificati perdite fiscali utilizzabili, crediti e regimi particolari.

Esempio ipotetico: una SRL ordinaria, con anno solare e aliquota IRES del 24%, non ha perdite pregresse, crediti, ritenute, maggiorazioni né agevolazioni rilevanti. Le variazioni nette in aumento sono assunte soltanto per illustrare il confronto, non rappresentano una percentuale standard dei costi.

Dato ipotizzato2025Previsione 2026
Utile civilistico ante imposte80.000 euro50.000 euro
Variazioni fiscali nette in aumento20.000 euro25.000 euro
Reddito imponibile IRES100.000 euro75.000 euro
IRES al 24%24.000 euro18.000 euro

I numeri del bilancio da controllare prima di una decisione fiscale

Metodo storico: il dato precedente va verificato, non copiato

Nel caso ordinario l’acconto IRES è commisurato al 100% dell’imposta di riferimento del periodo precedente. Per l’IRAP delle società soggette a IRES la misura ordinaria dell’acconto è anch’essa del 100%, ma riferita alla propria imposta. Non significa prendere il saldo F24 pagato: quel saldo risente degli acconti già versati e non coincide con l’imposta da usare come base.

Anche il metodo storico può richiedere ricalcoli obbligatori. Per esempio, l’articolo 1, comma 443, della legge 207/2024 impone, per l’acconto del periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, di assumere l’imposta precedente senza l’IRES premiale disciplinata dai commi 436–444. Per una società con anno solare che ne ha beneficiato nel 2025, non si può quindi copiare semplicemente l’imposta agevolata come base storica 2026.

Nell’esempio della tabella non si applica l’IRES premiale né alcun altro ricalcolo: la base storica IRES è 24.000 euro. La diminuzione del risultato contabile è del 37,5%, mentre la diminuzione dell’IRES stimata è del 25%. Ridurre l’acconto della stessa percentuale dell’utile sarebbe quindi un calcolo scorretto.

Metodo previsionale: aggiornare la proiezione fino alla scadenza

Il metodo previsionale commisura l’acconto all’imposta stimata per il periodo in corso. Si parte da una situazione contabile riconciliata e si aggiungono le operazioni attese fino alla chiusura, con le necessarie rettifiche fiscali. Non basta moltiplicare un risultato provvisorio per i mesi mancanti: stagionalità, rimanenze, svalutazioni, compensi, interessi e operazioni straordinarie possono cambiare il conto.

La scelta va verificata per ciascuna imposta. È possibile che una previsione attendibile giustifichi un acconto IRES inferiore mentre non giustifica la stessa riduzione dell’IRAP. Inoltre la disciplina del concordato preventivo biennale, della trasparenza, del consolidato e di altri regimi particolari richiede un esame autonomo: questa guida e il suo esempio non ne determinano gli acconti.

Conserva una versione datata del calcolo e delle ipotesi utilizzate, ma ricorda che documentare la previsione non elimina di per sé il rischio di insufficienza. La sua attendibilità va riesaminata quando emergono nuovi dati prima del versamento.

IRES e IRAP: basi imponibili e aliquote non sono intercambiabili

L’IRES ordinaria del 24% riguarda il reddito imponibile della società. L’IRAP ha una base propria, collegata al valore della produzione netta secondo le regole applicabili al soggetto e all’attività. L’aliquota IRAP va verificata per regione, settore e periodo: non è corretto applicare automaticamente il 24% o una percentuale unica a tutte le società.

Una perdita civilistica o un’imponibile IRES ridotto non dimostrano da soli che l’IRAP sia nulla. Nella previsione IRAP occorre ricostruire componenti rilevanti, esclusioni e deduzioni secondo la sua disciplina. Per questo l’esempio numerico della guida riguarda soltanto l’IRES; l’IRAP richiede un prospetto distinto.

Anche le imposte personali dei soci rimangono separate dagli acconti dovuti dalla società. Un socio che riceve compensi o altri redditi deve verificare la propria posizione: non si compensa informalmente il suo debito personale riducendo il versamento della SRL.

Percentuali e scadenze 2026: anno solare ed esercizi diversi

Per gli acconti ordinari versati in due rate, la ripartizione generale è 40% alla prima e 60% alla seconda. Per i soggetti rientranti nell’ambito dell’articolo 58 del D.L. 124/2019, collegato ai requisiti ISA previsti dalla norma, la ripartizione è invece 50% e 50%. L’appartenenza alla categoria va verificata; non basta che la società sia una SRL. Restano da controllare le regole per importi che non richiedono due versamenti.

Per una società con periodo coincidente con il 2026 solare, la seconda o unica rata ordinaria scade il 30 novembre 2026. La prima segue il termine del saldo del periodo precedente: il riferimento ordinario è il 30 giugno 2026 per chi approva il bilancio entro 120 giorni. Lo scadenzario dell’Agenzia segnala per i soggetti interessati il differimento al 20 luglio 2026 senza maggiorazione. Le ulteriori opzioni e le situazioni con approvazione differita vanno verificate sul calendario effettivo della società.

Se l’esercizio non coincide con l’anno solare, non si applica automaticamente il 30 novembre. L’articolo 17 del D.P.R. 435/2001 fissa la seconda rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta. Per un esercizio dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, il riferimento ordinario è quindi il 31 maggio 2027, salvo modifiche o differimenti applicabili alla scadenza.

Il primo acconto segue invece il saldo del periodo precedente, ordinariamente entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura; l’approvazione del bilancio oltre quattro mesi nei casi consentiti dalla legge comporta le specifiche regole dell’articolo 17. Non confondere esercizio, anno del modello dichiarativo e anno indicato nel versamento.

Esempio: quanto resta da versare se il primo acconto era storico

Riprendiamo l’esempio IRES: base storica 24.000 euro, imposta 2026 stimata 18.000 euro. Supponiamo che il primo acconto sia stato correttamente pagato sul dato storico e che la scelta previsionale sia valutata prima della seconda scadenza. Non ci sono crediti, compensazioni, maggiorazioni o situazioni speciali. Gli importi della seconda rata previsionale completano il fabbisogno annuo stimato, sottraendo il primo acconto già versato.

Ripartizione applicabilePrima rata storica già versataSeconda rata restando sullo storicoResiduo con previsione annua di 18.000 euro
Ordinaria 40% / 60%9.600 euro14.400 euro18.000 − 9.600 = 8.400 euro
Soggetti interessati: 50% / 50%12.000 euro12.000 euro18.000 − 12.000 = 6.000 euro

Perché utile e liquidità della società devono essere letti separatamente

Se la previsione è troppo ottimistica

Supponiamo che, a consuntivo, l’imponibile dell’esempio sia 90.000 euro anziché 75.000. Al 24% l’IRES è 21.600 euro: rispetto ai 18.000 euro ipotizzati emerge una differenza di 3.600 euro, da esaminare per l’insufficienza degli acconti e la relativa scadenza. È un esempio di rischio, non un conteggio completo di sanzioni e interessi.

Il semplice pagamento del saldo successivo non rende automaticamente regolare l’acconto insufficiente. Quando ne ricorrono i presupposti, va valutato il ravvedimento operoso, applicando le regole vigenti per data, violazione e momento della regolarizzazione. Prima di pagare occorre controllare gli importi dovuti e gli eventuali atti già ricevuti.

Se gli ultimi mesi possono cambiare sensibilmente il reddito fiscale, il confronto non è soltanto tra due importi. Serve valutare l’affidabilità dei dati e il rischio che una minore anticipazione oggi produca ulteriori oneri in seguito. La riduzione non è quindi una raccomandazione automatica per ogni società con meno ricavi.

I documenti per verificare l’acconto con Antonino

Un confronto utile parte dalla dichiarazione precedente e dalla situazione dell’anno, non dal solo F24 da pagare. Puoi chiedere una verifica mirata oppure definire l’assistenza fiscale continuativa necessaria alla società, mantenendo un rapporto diretto con Antonino.

  • Dichiarazioni precedenti e prospetti dei ricalcoli della base storica.
  • F24, quietanze e dettaglio degli acconti già effettivamente versati.
  • Situazione contabile aggiornata e riconciliata, con data di riferimento.
  • Proiezione fino a chiusura: ricavi, costi, rimanenze e operazioni non ricorrenti.
  • Variazioni fiscali, perdite utilizzabili, crediti e condizioni delle agevolazioni.
  • Periodo d’imposta, regione e attività rilevanti per l’IRAP, eventuali regimi particolari.

Consulenza fiscale e tributaria per verificare acconti e versamenti della società

Dubbi frequenti sul metodo previsionale

Se il fatturato è sceso del 30%, posso ridurre del 30% gli acconti?

Non automaticamente. Devi stimare l’imposta del periodo: margini, costi, variazioni fiscali, perdite e regimi applicabili possono produrre un risultato diverso. IRES e IRAP richiedono calcoli distinti.

Posso passare al previsionale soltanto per il secondo acconto?

Nel caso ordinario puoi rivalutare l’acconto sulla previsione del periodo, considerando la prima rata già versata. Il residuo va calcolato sul fabbisogno annuo corretto; non basta applicare la percentuale della seconda rata a una cifra provvisoria.

Con una perdita contabile non devo più versare nulla?

La perdita contabile non dimostra da sola l’assenza di imponibile IRES né di valore della produzione IRAP. Prima di azzerare il versamento occorre ricostruire entrambe le imposte e verificare le disposizioni specifiche.

Le scadenze della guida valgono anche per la mia società con chiusura a giugno?

Non necessariamente. L’esercizio diverso dall’anno solare ha un proprio calendario. Per la seconda rata rileva ordinariamente l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo, con verifica dei differimenti eventualmente applicabili.

A quale disciplina si riferisce questa guida

I calcoli e le scadenze sono riferiti agli acconti 2026 e alle informazioni verificate il 16 ottobre 2026. I richiami al D.P.R. 917/1986 e alle disposizioni sui versamenti riguardano la disciplina applicabile a questo periodo: l’applicazione dei nuovi testi unici tributari va distinta dalla loro pubblicazione. Per il nuovo TUIR e il Testo unico versamenti è prevista l’applicazione dal 1° gennaio 2027.

Le fonti storiche richiamate spiegano il funzionamento dei metodi e delle rate; non se ne applicano al 2026 calendari passati, esoneri temporanei o vecchie misure sanzionatorie. Per periodi successivi sarà necessario verificare disposizioni, numerazione e calendario in quel momento applicabili.

Fonti e riferimenti

Riferimenti consultati il 16 ottobre 2026. Il contenuto offre un orientamento generale; documenti, scadenze e disciplina applicabile vanno verificati sul caso concreto.

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