Tre questioni da affrontare prima del bonifico
Per impostare un compenso occorre chiarire chi lo determina e con quale documento, quale attività remunera e come verrà trattato sul piano contabile, fiscale e previdenziale. Partire soltanto dal netto desiderato rischia di lasciare irrisolti il costo della società e la corretta formalizzazione.
Il compenso per amministrare è distinto dal dividendo spettante in qualità di socio e dal rimborso di spese sostenute nell’interesse della società. La stessa persona può ricevere somme a titoli diversi, ma ciascun titolo deve essere riconoscibile nei documenti e nei pagamenti.
La decisione deve essere chiara e documentata
Verifica statuto, nomina e deliberazione competente. Il documento deve permettere di comprendere importo o criterio di determinazione, periodo e condizioni del trattamento economico. La causale di un bonifico non sostituisce questo passaggio.
Sul piano interpretativo, la massima della sentenza n. 1180/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta richiama la necessità di una determinazione deliberata del trattamento economico ai fini della deducibilità. È un riferimento giurisprudenziale, distinto dalla regola normativa sul momento della deduzione. Non significa che qualunque delibera o qualsiasi importo rendano automaticamente deducibile la spesa.
Costo, lordo e netto rispondono a domande diverse
Chiedi al professionista un prospetto che distingua il compenso lordo, gli eventuali oneri a carico della società, le trattenute e il netto. Il trattamento dipende dall’inquadramento concreto dell’amministratore e dall’attività svolta: non esiste una percentuale universale che trasformi il costo aziendale nel netto.
Se l’obiettivo è ricevere una certa somma mensile, il confronto deve partire da questa esigenza ma ricostruire l’intero costo. Vanno inoltre chiariti eventuali rimborsi, benefici e prestazioni ulteriori, senza inserirli indistintamente nel medesimo importo.
- Definire il ruolo e le attività effettivamente svolte.
- Concordare importo, periodicità e documento che li stabilisce.
- Verificare l’inquadramento fiscale e previdenziale applicabile.
- Allineare prospetti, pagamenti e registrazioni contabili.
Il pagamento rileva anche per la deduzione
Per il periodo qui considerato, l’articolo 95, comma 5, del TUIR collega la deducibilità dei compensi degli amministratori all’esercizio in cui sono corrisposti. Per applicare correttamente la regola occorre verificare la posizione del percettore, l’effettivo pagamento e gli altri presupposti della deduzione. La sola registrazione di un costo non chiude la verifica fiscale.
Per le operazioni a cavallo d’anno, comunica le date e la documentazione prima della chiusura. Non scegliere la data di un pagamento sulla base di una regola riassunta senza valutare l’inquadramento concreto. Il riferimento all’articolo 95 del DPR 917/1986 riguarda il quadro applicabile nel 2026: il nuovo testo unico delle imposte sui redditi ha decorrenza dal 1° gennaio 2027, per cui i rinvii normativi vanno riallineati per i periodi successivi.
Un esempio di domanda da porre bene
“Posso pagarmi 2.000 euro al mese?” contiene almeno tre domande: la società ha determinato il compenso, quel valore è lordo o netto, e quale costo complessivo comporta? Senza queste risposte, il numero non consente di organizzare correttamente i pagamenti.
Per un confronto utile porta nomina, statuto, precedenti delibere, prospetti e pagamenti già eseguiti. Se vuoi modificare il trattamento, spiega cosa cambia nel ruolo o nell’impegno: l’analisi deve precedere la nuova erogazione, non ricostruirla a posteriori.
Fonti e riferimenti
- TUIR, articolo 95, comma 5 · Documentazione economica e finanziaria
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria · Massima sulla deducibilità dei compensi, sentenza n. 1180/2026
- Senato · Nuovo testo unico delle imposte sui redditi: decorrenza dal 1° gennaio 2027
Riferimenti consultati il 7 ottobre 2026. Il contenuto offre un orientamento generale; documenti, scadenze e disciplina applicabile vanno verificati sul caso concreto.
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